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Notizie Fiscali

Credito d’Imposta investimenti pubblicitari 2022: dichiarazioni sostitutive da inviare entro il 9 febbrario 2023

20 Gennaio 2023

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha comunicato che i termini per la presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari realizzati nell’anno 2022 sono stati differiti al periodo decorrente dal 9 gennaio 2023 fino al 9 febbraio 2023 (anziché dal Primo al 31 gennaio 2023).
I soggetti che hanno presentato la “comunicazione per l’accesso” al bonus pubblicità per l’anno 2022, per confermare la “prenotazione” debbono, quindi, inoltrare la “dichiarazione sostitutiva” entro i suddetti termini.

Al riguardo si evidenzia che con il Comunicato del 4 maggio 2022 era stato pubblicato l’elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta sugli investimenti pubblicitari di cui all’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, trasmesso dall’Agenzia delle entrate al Dipartimento. Il suddetto elenco comprende tutti i soggetti che hanno validamente presentato la comunicazione telematica per l’accesso al credito di imposta per l’anno 2022 e l’importo teoricamente fruibile da ciascuno di essi, con l’indicazione della percentuale provvisoria di riparto.

I soggetti ricompresi in detto elenco, al fine di confermare la prenotazione effettuata con la “comunicazione per l’accesso” per l’anno 2022, dovranno necessariamente inviare, entro il 9 febbraio 2023, la “dichiarazione sostitutiva” relativa agli investimenti effettuati, con la stessa modalità, ovverosia tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello di comunicazione/dichiarazione predisposto dal Dipartimento per l’Informazione e l’editoria con le relative istruzioni per la compilazione.

Si precisa, come riportato nelle “istruzioni per la compilazione”, che la “dichiarazione sostitutiva” inviata telematicamente è intesa ad attestare l’effettiva realizzazione, in tutto o in parte, dell’investimento previsto in fase di prenotazione delle risorse e indicato nella precedente “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”.
Solo in esito alla presentazione delle “dichiarazioni sostitutive”, sarà formato l’elenco definitivo dei soggetti ammessi all’agevolazione.

In aggiunta alla dichiarazione sostitutiva in parola, l’articolo 4, comma 2, del DPCM 16 maggio 2018 n. 90, prevede che l’effettuazione delle spese deve risultare anche da un’apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 35, commi 1, lettera a) e 3, del Decreto Legislativo 241 del 1997, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell’articolo 2409-bis del codice civile.

L’attestazione in questione, a differenza della dichiarazione sostitutiva, non deve essere trasmessa, ma conservata per una futura esibizione alle autorità competenti in caso di eventuali controlli.

LINK UTILI
Modello di comunicazione/dichiarazione e istruzioni per la compilazione (aggiornato al 21.12.2022)
FAQ
Scheda sul sito dell’Agenzia delle Entrate