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Approfondimenti

F.A.Q.

26 Novembre 2023

F.A.Q. Riforma dello Sport

La carica di amministratore è compatibile con quella di lavoratore sportivo.

È possibile prevedere un compenso, ove previsto da statuto, per l’amministratore di una ASD o di una SSD, purché sia deliberato dall’assemblea dei soci.

Lo stesso soggetto può essere contestualmente retribuito anche come lavoratore sportivo. Si tenga conto che la retribuzione dell’amministratore deve rispettare i limiti indicati dall’art. 8 d.lgs. 36/2021 (con rinvio all’art. 3 del Dlgs 112/2017). Tale norma dispone che si considera distribuzione indiretta di utili, quindi non consentita, “la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni”. Pertanto, ove i compensi siano proporzionati all’attività svolta dagli amministratori e siano stabiliti nel rispetto di tutte le condizioni anzidette, la ASD, previa apposita delibera dell’assemblea, potrà erogarli senza incorrere in sanzioni.

In assenza di remunerazione/compenso, il Dirigente può essere inquadrato come volontario.
Il tesseramento, tuttavia, non prevede una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi; pertanto, la vostra ASD dovrà stipulare apposito contratto con una compagnia di assicurazione a copertura del rischio in parola, così come previsto dall’art. 29, comma 4, del d.lgs. 36/2021.

La normativa vigente prevede l’obbligo di comunicare al R.A.S. l’avvio dei rapporti di Co.Co.Co. sportiva, anche qualora i compensi previsti siano inferiori alla soglia di 5.000 euro. Conseguentemente, occorre comunicare al centro per l’impiego, tramite il RAS, l’instaurazione di tutti i contratti di lavoro sportivo, senza alcuna fascia di esenzione.

Sarà tenuta a versare le trattenute fiscali o previdenziali la Società o le Società che avranno erogato compensi eccedenti le soglie di legge, tenuto conto dei compensi che il lavoratore ha cumulativamente percepito. Rifacendoci all’esempio, le trattenute previdenziali andranno operate a partire dal primo pagamento in ordine cronologico che determina lo sforamento dei 5.000 euro in capo al lavoratore e poiché il superamento della soglia si verifica per entrambe le SSD al pagamento della sesta mensilità, entrambe le società dovranno operare le ritenute in questione.

Ai fini fiscali (Irpef e addizionali): per i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo la soglia di esenzione di euro 15.000 fa riferimento all’intero periodo d’imposta 2023 (dal 01.01.23 al 31.12.23) e comprende sia i “vecchi” compensi ex art. 67, co. 1, lett. m), TUIR, (pagati entro il 30.06.2023) che i “nuovi” compensi assoggettati ad imposta ex art. 36, co. 6, D.lgs. 36/21.
Ai fini previdenziali (Inps), la soglia di esenzione annuale è pari a 5.000 euro. Tale soglia, a differenza di quella fiscale, si applica soltanto ai compensi di lavoro sportivo in essere dal 01.07.2023 ex art. 25 e seguenti del Dlgs 36/21, quindi con esclusione dei vecchi compensi ex art. 67 Tuir riferiti a rapporti sorti e chiusi prima del 01.07.2023. Per il 2023, pertanto, il periodo da prendere in considerazione ai fini previdenziali è quello che va dal 01.07.23 al 31.12.23.
 Passando nello specifico:

 “se un allenatore o dirigente accompagnatore, nel primo semestre 2023 ha già percepito oltre i 5000 euro si deve versare l’INPS in forma retroattiva?” NO, non è dovuta Inps sui compensi fino al 30.06.23.

I compensi che percepirà nel secondo semestre, per quanto riguardo INPS fanno cumulo con quelli del primo semestre?” NO, non fanno cumulo.  “Un allenatore che ha percepito 5000 euro al 30/06/2023, e poi, ad ottobre 2023, percepisce un ulteriore compenso di 1000 euro, sarà già assoggetto alla contribuzione Inps su quest’ultimo importo?” NO, i 1.000 euro non sono da assoggettare ad Inps. Solo al superamento dei 5.000 euro dopo il 1° luglio 2023, l’Inps risulterà dovuta.

Le mansioni relative alla manutenzione e alla pulizia degli impianti sportivi non rientrano tra le mansioni proprie dei lavoratori sportivi ai sensi degli artt. 25 e seguenti del Dlgs 36/2021. Il rapporto lavorativo con tali figure dovrà essere inquadrato secondo le regole del lavoro ordinario.

No, l’importo di euro 250 mensili deve essere corrisposto quale compenso e, come tale, assoggettabile a tassazione e contribuzione in base alle norme attualmente vigenti per il lavoro ordinario. Si precisa altresì come tali figure non possano essere inquadrate in un rapporto di collaborazione amministrativo-gestionale.

No, la durata del contratto dipende dalle esigenze delle Parti e nella comunicazione al RAS potrete indicare la esatta durata contrattuale.

Le figure indicate, se non ricevono compensi, possono essere inquadrate come volontari, a cui possono essere erogati esclusivamente rimborsi di spese documentate sostenute in occasione di trasferte fuori dal comune di residenza. Laddove invece siano previsti dei compensi dette figure possono essere inquadrate come di seguito. Per i medici, fisioterapisti e massaggiatori, per i quali esiste un albo professionale, non è possibile stipulare contratti di lavoro sportivo; pertanto, tali soggetti dovranno percepire compensi secondo l’ordinaria disciplina. Presumibilmente, trattandosi di professionisti, i suddetti soggetti dovrebbero essere titolari di partita iva e, in quanto tali, dovranno fatturare i loro compensi all’ente sportivo dilettantistico senza beneficiare di alcuna agevolazione fiscale o previdenziale prevista per il lavoro sportivo. Per tutte le altre figure, se regolarmente tesserate e previste nei regolamenti tecnici della FIP, sarà possibile stipulare contratti di collaborazione sportiva ai sensi dell’art. 25 e seguenti del d.lgs. 36/2021. Detti contratti potranno assumere la forma di Co.Co.Co. o anche di rapporti di lavoro autonomo abituale ove i lavoratori siano soggetti dotati di partita iva, ovvero ancora di lavoro autonomo occasionale.

Con riguardo allo Speaker, non essendo una figura prevista dai regolamenti FIP, non sarà possibile stipulare un contratto di lavoro sportivo; pertanto, detto rapporto dovrà essere regolato in base alle forme ordinarie di lavoro.

Con riferimento agli istruttori di minibasket, questi rientrano tra le figure tipizzate dall’art. 25, comma 1, del D.L. 36/2021 e quindi, se ne hanno formalmente la qualifica e se risultano regolarmente tesserati quali istruttori di minibasket presso la FIP, sono sempre inquadrabili come lavoratori sportivi.

Per tutte le altre figure non meglio specificate, suggeriamo di rivolgersi al proprio consulente per valutare caso per caso la tipologia di rapporto e l’eventuale possibile inquadramento nell’ambito del lavoro sportivo ex art. 25 d.lgs. 36/2021 o delle collaborazioni amministrativo gestionali ex art. 37 d.lgs. 36/21, tenuto conto che è considerato lavoratore sportivo ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici federali, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale e delle prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

La normativa vigente ha previsto l’esclusione da INAIL di tutte le categorie di lavoratori diverse dai lavoratori subordinati, e, in particolare, dei rapporti di lavoro sportivo nella forma di Collaborazione Coordinata e Continuativa. A tali lavoratori “si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’art. 51 della l. 289/2002”, cioè la tutela assicurativa legata al tesseramento federale. Si ricorda che l’esclusione dagli obblighi INAIL non opera per le Co.Co.Co. amministrativo/gestionali.

Non ci sono moduli unici da usare. Si consiglia di utilizzare i format che la competente amministrazione di appartenenza mette a disposizione.

È obbligatorio comunicare al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche il rapporto di lavoro indipendentemente dall’entità dell’importo economico riconosciuto al lavoratore. L’associazione dovrà quindi effettuare la comunicazione al RAS indicando la durata del contratto (da settembre a maggio) e il compenso pattuito. Le soglie di esenzione devono invece essere considerate solo con riferimento all’anno solare e non rilevano ai fini della comunicazione nel RAS.

La comunicazione al RAS deve essere fatta avuto riguardo all’intero compenso pattuito in contratto per l’intero periodo contrattuale.

Il tesseramento è requisito essenziale per poter essere lavoratori sportivi (art. 25 d.lgs. 36/2021). Per cui, allo stato attuale, deve essere tesserato per quella specifica attività. Per rispondere all’esempio, l’allenatore deve essere abilitato e tesserato come allenatore.

L’adempimento costituisce una mera facoltà e non un obbligo per l’ASD. Pertanto, non è prevista nessuna conseguenza sia sotto il profilo fiscale che amministrativo.

Non esiste alcuna limitazione alla persona di associarsi ad uno o più enti sportivi dilettantistici, pertanto, il socio di una asd o SSD può rivestire la carica di socio anche in un’altra asd o SSD, affiliate alla medesima o a diversa Federazione.

No. È fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate FIP di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della nostra Federazione.

Dal 1° luglio 2023, ai rimborsi spese per trasferte corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi occorre applicare le disposizioni fiscali previste per i lavoratori dipendenti. Tali disposizioni prevedono l’applicazione della disciplina delle trasferte, con relativa esenzione fiscale e previdenziale, solo nel caso in cui la prestazione dell’attività lavorativa venga resa al di fuori della sede di lavoro, ovverosia in altro comune. Tale sede è determinata dal datore di lavoro ed è generalmente indicata nella lettera d’incarico o contratto di collaborazione. Di norma, tale sede coincide con una delle localizzazioni dell’ente sportivo (ad esempio, l’impianto presso il quale si svolgono le attività sportive nel corso della settimana).
Non risulta, pertanto, più applicabile il chiarimento fornito dall’Agenzia Entrate in relazione alle “vecchie” collaborazioni sportive dilettantistiche (art. 67, lett. m, TUIR). In base a tale chiarimento risultavano escluse da tassazione le somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza o dimora abituale del collaboratore.
Pertanto, dal 1° luglio, eventuali somme erogate dalla ASD al collaboratore a titolo di rimborso chilometrico per il tragitto casa-lavoro dovranno essere considerate reddito a tutti gli effetti e di conseguenza concorreranno al raggiungimento/superamento della soglia dei 5.000 euro.
Non concorrono invece alla formazione del reddito, rimanendo quindi escluse da tassazione e contribuzione, le somme corrisposte a titolo di rimborso spese documentate per le trasferte dal comune della sede di lavoro in altro comune, ad esempio per partecipare ad una gara o manifestazione sportiva tenuta presso un impianto sportivo sito in un comune diverso rispetto a quello della sede di lavoro.

Per l’acquisizione della personalità giuridica da parte di una ASD l’intervento del notaio è obbligatorio.
Per una ASD già esistente è altresì necessaria una perizia giurata di stima che attesti la sussistenza di un patrimonio almeno pari ad euro 10.000.
Non sono previste facilitazioni per le assemblee dei soci chiamate a deliberare in merito. Pertanto dovranno essere rispettate le modalità di convocazione dell’assemblea previste dallo statuto e i relativi quorum previsti per la regolare costituzione dell’assemblea e per l’assunzione di una valida deliberazione in merito.
Si ricorda infine che per l’adeguamento degli statuti delle ASD alle norma del dlgs 36/2021 è prevista la sola agevolazione fiscale dell’esenzione da imposta di registro fino al 31.12.2023.

L’art 37 del D.Lgs 36/2021 prevede che:
“1 . Ricorrendone i presupposti, l’attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal
CIP, può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile.
Non rientrano tra i soggetti di cui al presente articolo coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell’ambito di una professione per il cui esercizio devono essere
iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali. “
Per essi si applicano le stesse agevolazioni previste per i lavoratori sportivi ovvero la franchigia dei 5.000 euro ai fini previdenziali e dei 15.000 ai fini fiscali.
Tuttavia essendo espressamente previsto dall’art 25 comma 1 che le mansioni di carattere amministrativo-gestionale NON RIENTRANO NELL’AMBITO DEL LAVORO SPORTIVO per tali collaborazioni la ” “Comunicazione obbligatoria Unificato Lav” non può essere assolta all’interno del Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche ma deve essere effettuata in via preventiva (ovvero il giorno prima dell’instaurazione dei rapporti di lavoro) attraverso il modello standard UNILAV.

Per le associazioni l’obbligo di comunicazione del titolare effettivo sussiste solo nel caso in cui siano dotate di personalità giuridica, a prescindere dal fatto che siano iscritte al Registro Imprese o al Rea.
La normativa al riguardo include tra gli obbligati le persone giuridiche private così definite: le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (si tratta del registro istituito presso le Prefetture, le Regioni e le Province autonome).
Pertanto, il fatto che una ASD sia iscritta nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, non determina l’esclusione dall’obbligo di comunicazione, ove la stessa ASD risulti in possesso di personalità giuridica.

Per l’anno 2023 la soglia di esenzione fiscale è di complessivi euro 15.000 comprensivi sia dei compensi erogati fino al 30.06.23 che dei compensi corrisposti dopo il 1° luglio 2023.
Ai fini previdenziali occorre invece fare riferimento ai soli rapporti sorti a partire dal 01.07.2023, se pertanto i compensi corrisposti nel corso del 2° semestre 2023 non superano euro 5.000, l’intero importo rimane esentato da contribuzione Inps.
Si evidenzia però che la soglia di esenzione non è commisurata ai soli compensi corrisposti dalla vostra ASD, ma occorre avere riguardo ai compensi complessivamente percepiti dal lavoratore sportivo anche in relazione ad altri eventuali contratti in essere con altri enti sportivi dilettantistici. A tal fine, il lavoratore prima di ogni pagamento deve autocertificare i compensi percepiti anche da altri enti (sul sito FIP è disponibile un facsimile di autocertificazione https://sportellofiscalelegale.fip.it/wp-content/uploads/2022/01/Autocertificazione-compensi-collaboratore.pdf).
L’anno di riferimento ai fini del superamento delle soglie è sempre quello solare in base al principio di cassa (data del pagamento). Per le cococo però il principio di cassa è quello cosiddetto allargato, in quanto i compensi di dicembre possono essere corrisposti fino al 12 gennaio dell’anno successivo.
I contributi Inps, infine, saranno dovuti solo al superamento della soglia dei 5.000 euro e devono essere versati mediante delega F24 entro il giorno 16 del mese successivo.

Le ASD non sono obbligate ad iscriversi al RUNTS (registro del Terzo Settore) a meno che non decidano di assumere anche la qualifica di Enti del Terzo Settore (ad esempio nella forma di APS).
Quindi se la società è esclusivamente una ASD, non occorre fare alcun adempimento al RUNTS, né depositare bilanci o rendiconti.

Per rispettare l’art. 6, comma 1 del D.Lgs. 36/2021 non è necessario scrivere pedissequamente nella denominazione la dicitura “Associazione/Società sportiva dilettantistica”, ma è necessario che sia indicata la finalità sportiva dilettantistica dell’ente. È quindi plausibile che, nella denominazione dell’ente, non ci sia il riferimento alla parola sportiva, essendo sufficiente l’indicazione dello sport esercitato, ovvero è tollerata la presenza, nella denominazione, di parole distinte da associazione o società, come per esempio Gruppo Sportivo dilettantistico.


F.A.Q. pre Riforma dello Sport

REGIME LEGGE 398/91

Quali sono i requisiti per poter accedere al regime fiscale agevolato della Legge 398/1991?

Le ASD e SSD che intendono beneficiare del regime agevolato previsto dalla L. 398/1991, devono rispettare tutti requisiti oggettivi previsti ovvero avere uno Statuto “a norma”, essere iscritte nel registro del Coni, aver presentato il modello EAS e non aver superato, nel precedente periodo d’imposta, la soglia annua di €. 400.000 di proventi da attività commerciali.

Per le ASD e SSD che sono al primo anno di attività commerciale, si fa riferimento al volume d’affari presunto.

Quanti anni dura il vincolo di opzione al regime fiscale agevolato della Legge 398/1991?

Ai sensi dell’art. 9, D.P.R. 30.12.1999, n. 544, l’opzione è vincolante per almeno un quinquennio.

Se nel periodo d’imposta si supera il limite di 400.000 euro, il regime agevolato cessa automaticamente e, dal mese successivo a quello in cui è venuto meno il requisito oggettivo, si passerà al regime ordinario.

In sostanza, quando si verifica questa ipotesi, si dovranno considerare, sia per l’Iva che per le imposte sui redditi, due differenti periodi soggetti a diversi regimi tributari:

  • nel primo (dall’inizio del periodo d’imposta fino al mese in cui è avvenuto il superamento del limite), si applicherà il regime agevolato;
  • nel secondo (dal mese successivo all’avvenuto superamento del limite fino alla fine del periodo d’imposta), si applicherà il regime tributario ordinario sia per determinare il reddito che per l’assolvimento dell’Iva e degli adempimenti contabili. 

Come si fa ad optare per regime fiscale agevolato della Legge 398/1991?

L’opzione deve essere comunicata all’Ufficio SIAE competente per domicilio fiscale, prima dell’inizio dell’anno solare per il quale l’associazione intende usufruire del regime forfetario.

Successivamente occorre comunicare all’Ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle Entrate, presentando il quadro VO della dichiarazione IVA, da allegare alla dichiarazione dei redditi. 

5 PER MILLE

Siamo un’associazione sportiva dilettantistica iscritta nell’elenco permanente dei soggetti destinatari del 5 per mille. A febbraio 2020 è cambiato il legale rappresentante. Cosa dobbiamo fare?

Il nuovo rappresentante legale, a pena di decadenza, entro il 30 giugno 2020, dovrà sottoscrivere e trasmettere al CONI territorialmente competente una nuova dichiarazione sostitutiva, indicando la data della sua nomina, quella di iscrizione dell’ente alla ripartizione del contributo (senza ripresentare la domanda di iscrizione) ed allegando la fotocopia del proprio documento di identità. 

Nel 2016 abbiamo verificato di essere destinatari di una quota del 5 per mille che però non abbiamo mai ricevuto. Dobbiamo richiedere il pagamento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali?

No. Dall’anno finanziario 2008, le ASD risultano inserite negli elenchi del 5 per mille di sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI, la cui gestione non è rimessa al Ministero del Lavoro, ma all’Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Pertanto, sarà necessario rivolgersi a tale Dipartimento per la liquidazione della pratica. 

Ho ricevuto l’importo del 5 per mille. Sono obbligato a redigere un rendiconto per dimostrare come ho utilizzato queste somme?

Tutti i soggetti destinatari del 5 per mille dell’irpef, entro un anno dalla ricezione degli importi, devono redigere un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti con chiarezza la destinazione delle somme attribuite, utilizzando il modulo disponibile sul sito governativo:

Il rendiconto, in ogni caso, deve indicare:

  1. i dati identificativi del beneficiario, tra cui la denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l’indirizzo di posta elettronica e lo scopo dell’attività sociale, nonché del rappresentante legale;
  2. l’anno finanziario cui si riferisce l’erogazione, la data di percezione e l’importo percepito;
  3. l’indicazione delle spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, ivi incluse le spese per risorse umane e per l’acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di spesa, con l’evidenziazione della loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;
  4. le altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;
  5. l’indicazione dettagliata degli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, fermo restando l’obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo.

I rendiconti e le relative relazioni dovranno essere trasmessi, entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione, all’amministrazione competente alla erogazione delle somme, per consentirne il controllo. A tal fine, la medesima amministrazione potrà richiedere l’acquisizione di ulteriore documentazione integrativa.

Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro, sono esonerati dall’invio del rendiconto e della relazione, salvo l’obbligo di redigere il rendiconto e di conservare tutta la documentazione per un periodo di 10 anni. I medesimi enti, inoltre, per non incorrere nel recupero delle somme percepite, sono tenuti a trasmettere il rendiconto, la relazione illustrativa e l’eventuale documentazione aggiuntiva su richiesta dell’Ufficio per lo sport, per consentirne il controllo. 

VARIE

 Quali sono i libri contabili o sociali obbligatori per una associazione sportiva?

Il codice civile non prevede l’obbligo di tenuta dei libri sociali da parte delle associazioni, l’eventuale obbligo potrebbe però derivare da una previsione statutaria.

Al fine di dimostrare la sussistenza del rapporto associativo e di verificare il rispetto della normativa civilistica e fiscale, è comunque opportuno istituire e tenere i seguenti libri, per i quali non è obbligatoria la sua vidimazione o numerazione:

  • Libro soci, per l’annotazione cronologica dei dati anagrafici degli associati e delle relative quote sociali,
  • Libro dei verbali assemblee dei soci,
  • Libro dei verbali del consiglio direttivo,
  • Libro del verbale dei revisori (se previsti dallo statuto),
  • Libri contabili.

Anche se, per l’attività istituzionale, non vi sono regole predeterminate circa gli obblighi contabili e di rendicontazione, è tuttavia preferibile impostare e tenere un ordinato sistema contabile in grado di riportare, anche in forma sintetica, le operazioni economiche e finanziarie svolte nel corso dell’esercizio sociale, al fine di poter dimostrare trasparenza, democraticità e controllo della gestione finanziaria ed economica dell’associazione, sia in caso di verifiche fiscali che per trasparenza verso gli associati ma anche verso soggetti terzi (ad es. banche o altri istituti di credito).

Quale è la differenza tra associazioni riconosciute e non riconosciute?

Le Associazioni Riconosciute godono di un’autonomia patrimoniale perfetta, pertanto esiste una netta distinzione tra il patrimonio dell’associazione e il patrimonio del socio. Infatti, i creditori dell’associazione non possono rivalersi sul patrimonio degli “amministratori”, ma solo sul patrimonio dell’associazione. L’associazione per ottenere il riconoscimento deve iscriversi in appositi registri regionali o provinciali. Da evidenziare che in gran parte del territorio nazionale il requisito patrimoniale minimo per poter accedere al riconoscimento ammonta a circa diecimila euro in risorse liquide.

Le Associazioni non Riconosciute hanno, invece, un’autonomia patrimoniale imperfetta. In questo caso eventuali creditori dell’associazione potranno agire sia sul patrimonio sociale che nei confronti dei soggetti che hanno agito in nome e per conto dell’associazione stessa. In sostanza, questi ultimi soggetti hanno una responsabilità personale e solidale con l’associazione per gli obblighi o gli eventuali debiti contratti con i terzi, indipendentemente dal fatto che siano titolari di cariche sociali.

Il contratto di sponsorizzazione deve essere registrato?

Per quanto riguarda l’imposta di registro, occorre innanzitutto rilevare che il contratto di sponsorizzazione non rientra tra quelli per i quali è previsto l’obbligo della registrazione.

L’imposta non sarà pertanto dovuta, fintantoché non si ritenesse di dover “usare” detto contratto; in tal caso si dovrà procedere alla registrazione del contratto medesimo. Qualora, ad esempio, dovessero insorgere controversie in ordine all’adempimento del contratto e si rendesse così necessaria la registrazione del contratto stesso per il suo utilizzo giudiziario, l’obbligo impositivo suddetto nascerà immediatamente.

Siamo un’associazione che riceve delle sponsorizzazioni nel corso dell’anno.  Dal 1° gennaio 2019 siamo obbligati ad emettere fattura elettronica?

A decorrere dal 1° gennaio 2019 è previsto l’obbligo di emissione della fattura elettronica per tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi Iva, sia per operazioni eseguite nei confronti di altri soggetti passivi (B2B) che nei confronti di “privati” (B2C).

Tuttavia, l’art. 10, D.L. 23/10/2018 n.119, esonera dell’obbligo di emissione della fattura elettronica le associazioni che hanno esercitato l’opzione per il regime forfettario ex L. 398/91 e che, nell’anno precedente, hanno conseguito nell’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a € 65.000.

In caso di superamento della suddetta soglia, la fattura deve essere emessa dal cliente, se soggetto passivo d’imposta.

Esonero non significa tuttavia divieto, pertanto, l’associazione potrà comunque decidere di emettere la fattura elettronica in presenza di ricavi commerciali superiori o anche inferiori ad €. 65.000.

Buongiorno siamo una Asd affiliata alla FIP in possesso della Partita Iva. Siamo obbligati all’iscrizione al REA?

Nel REA devono iscriversi le Associazioni che, pur non avendo per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’impresa, esercitano tuttavia un’attività commerciale e/o agricola.

Il possesso della Partita Iva da parte della Asd, lascia supporre che la stessa svolga una attività commerciale e sia pertanto obbligata ad iscriversi al REA.

Contribuiti a Fondo Perduto

Le risposte, i chiarimenti e le valutazioni fornite dagli esperti in questa sede hanno esclusivamente valore di interpretazione a carattere generale del dettato normativo, della giurisprudenza e prassi di riferimento e pertanto non devono intendersi vincolanti per la FIP, né fanno assumere responsabilità all’esperto e/o alla Federazione medesima, conseguenti al possibile loro utilizzo.