MODELLO EAS
Quando si può compilare il modello EAS con modalità semplificata?
Tra gli enti associativi ammessi a compilare parzialmente il modello Eas compaiono anche le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro Coni.
Questi enti devono compilare solo alcuni punti rispetto ai 38 punti totali previsti dal modello Eas.
La C.M. n. 45/E del 2009, precisa che l’Agenzia delle Entrate provvederà ad acquisire gli ulteriori dati direttamente dai registri nei quali le sopra citate associazioni sono iscritte.
Entro quando va inviato il modello EAS?
Il modello Eas, per gli enti di nuova costituzione, deve essere trasmesso entro 60 giorni dalla data di costituzione
Il modello deve essere ritrasmesso entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate eventuali variazioni rispetto ai dati comunicati con il precedente modello.
Non ho inviato il modello EAS entro i termini. E’ possibile fare il ravvedimento operoso?
Si, con riferimento al primo anno, è possibile sanare l’adempimento tramite la “remissione in Bonis” (presentazione tardiva e pagamento della sanzione pari a 250 euro) entro il termine della dichiarazione dei redditi del primo esercizio.
Superato il suddetto termine, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 18/e del 2018 al punto 7.7, la presentazione tardiva del modello esclude l’applicazione del regime di favore per le sole attività precedenti la data di presentazione del modello Eas.
Pertanto, l’associazione potrà applicare il regime agevolativo alle sole operazioni compiute successivamente alla presentazione di detto modello.
Siamo una Asd affiliata FIP e iscritta al Registro Coni che non svolge attività commerciale e che percepisce esclusivamente quote sociali e contributi associativi per prestazioni fornite ai soci. Vorremmo sapere se siamo considerati esenti dall’invio del modello EAS.
Le Asd iscritte al Registro Coni sono esonerate dall’invio del modello EAS se non svolgono attività commerciale. Al riguardo, la circolare 45/E/2009 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono comunque tenute alla trasmissione del modello EAS, le Asd che svolgono attività strutturalmente commerciali, anche se “decommercializzate” (cioè non soggette ad imposta), e che percepiscono corrispettivi specifici, a nulla rilevando la circostanza che detti corrispettivi vengano eventualmente qualificati come contributo o quota associativa.
In pratica una Asd iscritta al Registro Coni è esonerata dall’invio del modello EAS, solo nel caso in cui percepisca esclusivamente quote associative.
Se, invece, la stessa Asd dovesse percepire anche corrispettivi specifici, ad esempio per corsi di pallacanestro, sarebbe obbligata all’invio del modello EAS proprio al fine di beneficiare della detassazione dei corrispettivi in parola.
REGIME LEGGE 398/91
Quali sono i requisiti per poter accedere al regime fiscale agevolato della Legge 398/1991?
Le ASD e SSD che intendono beneficiare del regime agevolato previsto dalla L. 398/1991, devono rispettare tutti requisiti oggettivi previsti ovvero avere uno Statuto “a norma”, essere iscritte nel registro del Coni, aver presentato il modello EAS e non aver superato, nel precedente periodo d’imposta, la soglia annua di €. 400.000 di proventi da attività commerciali.
Per le ASD e SSD che sono al primo anno di attività commerciale, si fa riferimento al volume d’affari presunto.
Quanti anni dura il vincolo di opzione al regime fiscale agevolato della Legge 398/1991?
Ai sensi dell’art. 9, D.P.R. 30.12.1999, n. 544, l’opzione è vincolante per almeno un quinquennio.
Se nel periodo d’imposta si supera il limite di 400.000 euro, il regime agevolato cessa automaticamente e, dal mese successivo a quello in cui è venuto meno il requisito oggettivo, si passerà al regime ordinario.
In sostanza, quando si verifica questa ipotesi, si dovranno considerare, sia per l’Iva che per le imposte sui redditi, due differenti periodi soggetti a diversi regimi tributari:
- nel primo (dall’inizio del periodo d’imposta fino al mese in cui è avvenuto il superamento del limite), si applicherà il regime agevolato;
- nel secondo (dal mese successivo all’avvenuto superamento del limite fino alla fine del periodo d’imposta), si applicherà il regime tributario ordinario sia per determinare il reddito che per l’assolvimento dell’Iva e degli adempimenti contabili.
Come si fa ad optare per regime fiscale agevolato della Legge 398/1991?
L’opzione deve essere comunicata all’Ufficio SIAE competente per domicilio fiscale, prima dell’inizio dell’anno solare per il quale l’associazione intende usufruire del regime forfetario.
Successivamente occorre comunicare all’Ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle Entrate, presentando il quadro VO della dichiarazione IVA, da allegare alla dichiarazione dei redditi.
COMPENSI COLLABORATORI
II limite dei 10.000 euro annuale per i collaboratori comprende anche le spese di vitto e alloggio?
L’articolo 69, comma 2, del Tuir, disciplina le modalità di tassazione di detti compensi, stabilendo che non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta ad euro 10.000 (importo così modificato a decorrere dall’anno 2018 dalla L. 205/2017).
Non devono essere conteggiati nel suddetto limite, pur rimanendo esonerati dall’imposta, tutti i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio ed al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale (cosiddetti rimborsi a piè di lista).
Va da sé che dette spese, oltre ad essere preventivamente autorizzate, devono avere a supporto idonei documenti giustificativi (scontrini, pedaggi autostradali, ricevute taxi, ecc).
5 PER MILLE
Siamo un’associazione sportiva dilettantistica iscritta nell’elenco permanente dei soggetti destinatari del 5 per mille. A febbraio 2020 è cambiato il legale rappresentante. Cosa dobbiamo fare?
Il nuovo rappresentante legale, a pena di decadenza, entro il 30 giugno 2020, dovrà sottoscrivere e trasmettere al CONI territorialmente competente una nuova dichiarazione sostitutiva, indicando la data della sua nomina, quella di iscrizione dell’ente alla ripartizione del contributo (senza ripresentare la domanda di iscrizione) ed allegando la fotocopia del proprio documento di identità.
Nel 2016 abbiamo verificato di essere destinatari di una quota del 5 per mille che però non abbiamo mai ricevuto. Dobbiamo richiedere il pagamento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali?
No. Dall’anno finanziario 2008, le ASD risultano inserite negli elenchi del 5 per mille di sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI, la cui gestione non è rimessa al Ministero del Lavoro, ma all’Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Pertanto, sarà necessario rivolgersi a tale Dipartimento per la liquidazione della pratica.
Ho ricevuto l’importo del 5 per mille. Sono obbligato a redigere un rendiconto per dimostrare come ho utilizzato queste somme?
Tutti i soggetti destinatari del 5 per mille dell’irpef, entro un anno dalla ricezione degli importi, devono redigere un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti con chiarezza la destinazione delle somme attribuite, utilizzando il modulo disponibile sul sito governativo:
Il rendiconto, in ogni caso, deve indicare:
- i dati identificativi del beneficiario, tra cui la denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l’indirizzo di posta elettronica e lo scopo dell’attività sociale, nonché del rappresentante legale;
- l’anno finanziario cui si riferisce l’erogazione, la data di percezione e l’importo percepito;
- l’indicazione delle spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, ivi incluse le spese per risorse umane e per l’acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di spesa, con l’evidenziazione della loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;
- le altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;
- l’indicazione dettagliata degli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, fermo restando l’obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo.
I rendiconti e le relative relazioni dovranno essere trasmessi, entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione, all’amministrazione competente alla erogazione delle somme, per consentirne il controllo. A tal fine, la medesima amministrazione potrà richiedere l’acquisizione di ulteriore documentazione integrativa.
Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro, sono esonerati dall’invio del rendiconto e della relazione, salvo l’obbligo di redigere il rendiconto e di conservare tutta la documentazione per un periodo di 10 anni. I medesimi enti, inoltre, per non incorrere nel recupero delle somme percepite, sono tenuti a trasmettere il rendiconto, la relazione illustrativa e l’eventuale documentazione aggiuntiva su richiesta dell’Ufficio per lo sport, per consentirne il controllo.
VARIE
Quali sono i libri contabili o sociali obbligatori per una associazione sportiva?
Il codice civile non prevede l’obbligo di tenuta dei libri sociali da parte delle associazioni, l’eventuale obbligo potrebbe però derivare da una previsione statutaria.
Al fine di dimostrare la sussistenza del rapporto associativo e di verificare il rispetto della normativa civilistica e fiscale, è comunque opportuno istituire e tenere i seguenti libri, per i quali non è obbligatoria la sua vidimazione o numerazione:
- Libro soci, per l’annotazione cronologica dei dati anagrafici degli associati e delle relative quote sociali,
- Libro dei verbali assemblee dei soci,
- Libro dei verbali del consiglio direttivo,
- Libro del verbale dei revisori (se previsti dallo statuto),
- Libri contabili.
Anche se, per l’attività istituzionale, non vi sono regole predeterminate circa gli obblighi contabili e di rendicontazione, è tuttavia preferibile impostare e tenere un ordinato sistema contabile in grado di riportare, anche in forma sintetica, le operazioni economiche e finanziarie svolte nel corso dell’esercizio sociale, al fine di poter dimostrare trasparenza, democraticità e controllo della gestione finanziaria ed economica dell’associazione, sia in caso di verifiche fiscali che per trasparenza verso gli associati ma anche verso soggetti terzi (ad es. banche o altri istituti di credito).
Quale è la differenza tra associazioni riconosciute e non riconosciute?
Le Associazioni Riconosciute godono di un’autonomia patrimoniale perfetta, pertanto esiste una netta distinzione tra il patrimonio dell’associazione e il patrimonio del socio. Infatti, i creditori dell’associazione non possono rivalersi sul patrimonio degli “amministratori”, ma solo sul patrimonio dell’associazione. L’associazione per ottenere il riconoscimento deve iscriversi in appositi registri regionali o provinciali. Da evidenziare che in gran parte del territorio nazionale il requisito patrimoniale minimo per poter accedere al riconoscimento ammonta a circa diecimila euro in risorse liquide.
Le Associazioni non Riconosciute hanno, invece, un’autonomia patrimoniale imperfetta. In questo caso eventuali creditori dell’associazione potranno agire sia sul patrimonio sociale che nei confronti dei soggetti che hanno agito in nome e per conto dell’associazione stessa. In sostanza, questi ultimi soggetti hanno una responsabilità personale e solidale con l’associazione per gli obblighi o gli eventuali debiti contratti con i terzi, indipendentemente dal fatto che siano titolari di cariche sociali.
Il contratto di sponsorizzazione deve essere registrato?
Per quanto riguarda l’imposta di registro, occorre innanzitutto rilevare che il contratto di sponsorizzazione non rientra tra quelli per i quali è previsto l’obbligo della registrazione.
L’imposta non sarà pertanto dovuta, fintantoché non si ritenesse di dover “usare” detto contratto; in tal caso si dovrà procedere alla registrazione del contratto medesimo. Qualora, ad esempio, dovessero insorgere controversie in ordine all’adempimento del contratto e si rendesse così necessaria la registrazione del contratto stesso per il suo utilizzo giudiziario, l’obbligo impositivo suddetto nascerà immediatamente.
Siamo un’associazione che riceve delle sponsorizzazioni nel corso dell’anno. Dal 1° gennaio 2019 siamo obbligati ad emettere fattura elettronica?
A decorrere dal 1° gennaio 2019 è previsto l’obbligo di emissione della fattura elettronica per tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi Iva, sia per operazioni eseguite nei confronti di altri soggetti passivi (B2B) che nei confronti di “privati” (B2C).
Tuttavia, l’art. 10, D.L. 23/10/2018 n.119, esonera dell’obbligo di emissione della fattura elettronica le associazioni che hanno esercitato l’opzione per il regime forfettario ex L. 398/91 e che, nell’anno precedente, hanno conseguito nell’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a € 65.000.
In caso di superamento della suddetta soglia, la fattura deve essere emessa dal cliente, se soggetto passivo d’imposta.
Esonero non significa tuttavia divieto, pertanto, l’associazione potrà comunque decidere di emettere la fattura elettronica in presenza di ricavi commerciali superiori o anche inferiori ad €. 65.000.
Buongiorno siamo una Asd affiliata alla FIP in possesso della Partita Iva. Siamo obbligati all’iscrizione al REA?
Nel REA devono iscriversi le Associazioni che, pur non avendo per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’impresa, esercitano tuttavia un’attività commerciale e/o agricola.
Il possesso della Partita Iva da parte della Asd, lascia supporre che la stessa svolga una attività commerciale e sia pertanto obbligata ad iscriversi al REA.
Contribuiti a Fondo Perduto
Le risposte, i chiarimenti e le valutazioni fornite dagli esperti in questa sede hanno esclusivamente valore di interpretazione a carattere generale del dettato normativo, della giurisprudenza e prassi di riferimento e pertanto non devono intendersi vincolanti per la FIP, né fanno assumere responsabilità all’esperto e/o alla Federazione medesima, conseguenti al possibile loro utilizzo.