Dal Primo gennaio 2022, come previsto dall’articolo 18, comma 1, lett. a), del DL 124/2019, entrano in vigore le nuove limitazioni sull’utilizzo del denaro contante, per cui saranno vietati i pagamenti in denaro contante e i trasferimenti di titoli al portatore per un ammontare complessivamente pari o superiore ad euro 1.000.
Detta norma aveva fissato una prima soglia del divieto all’uso del contante a partire dalla somma di euro 2.000 per il periodo dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021. L’utilizzo del contante dal Primo gennaio del 2022 sarà pertanto consentito solo fino ad importi di euro 999,99, rispetto al precedente limite di euro 1.999,99.
I trasferimenti vietati
La limitazione all’utilizzo del contante e dei titoli al portatore trova fondamento nella lotta al riciclaggio di proventi da attività illecite.
Tale limitazione è finalizzata a garantire la tracciabilità delle operazioni al di sopra di una certa soglia attraverso la canalizzazione di tali flussi finanziari presso Banche, Poste S.p.A., Istituti di pagamento ed Istituti di moneta elettronica.
Il divieto, pertanto, sussiste indipendentemente dalla natura lecita o illecita dell’operazione alla quale il trasferimento si riferisce. Si tratta, infatti, di un illecito “oggettivo”, in cui non rilevano – per la sussistenza della violazione – le ragioni che hanno determinato il trasferimento dei valori.
Significato del termine “complessivamente”
La FAQ n. 7 del MEF afferma che l’avverbio “complessivamente” deve essere riferito al valore da trasferire. Pertanto, il divieto in parola riguarda il trasferimento in unica soluzione di valori costituiti da denaro contante e titoli al portatore di importo pari o superiore a 1.000 euro (a decorrere dal 01.01.2022), a prescindere dal fatto che il trasferimento sia effettuato mediante il ricorso ad uno solo di tali mezzi di pagamento, ovvero quando il suddetto limite venga superato cumulando contestualmente le diverse specie di mezzi di pagamento.
Il MEF, nella stessa Faq, ritiene che non è ravvisabile la violazione nel caso in cui il trasferimento, considerato nel suo complesso, consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, tali da sostanziare operazioni distinte e differenziate (ad es. singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini “cash and carry”) ovvero nell’ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all’operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (ad es. pagamento rateale). In ogni caso resta, comunque, fermo il potere dell’Amministrazione di valutare, caso per caso, la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto di legge (c.d. pagamenti artificiosamente frazionati).
Prelevamenti o versamenti in banca di denaro contante
Il MEF al riguardo afferma che è possibile prelevare e versare in banca denaro contante anche al di sopra della soglia di legge, perché non esiste alcun limite al prelevamento o versamento per cassa in contanti dal proprio conto corrente, in quanto tali operazioni non determinano un trasferimento tra soggetti diversi.
Le sanzioni
L’art. 18 del suddetto decreto stabilisce anche l’entità delle sanzioni come segue:
• per le violazioni commesse e contestate dal Primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021, si applica la sanzione da euro 2.000 ad euro 50.000;
• per le violazioni commesse e contestate dal Primo gennaio 2022, si applica la sanzione da euro 1.000 ad euro 50.000.
Altre disposizioni limitative dell’uso del contante già in vigore
Divieto contanti per pagamento stipendio dipendenti
I datori di lavoro o committenti, a far data dal Primo luglio 2018, come stabilito dalla Legge di Bilancio 2018 (art. 1, commi dal 910 al 915), sono obbligati ad utilizzare una banca o un ufficio postale per corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa. Detti soggetti, pertanto, non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.
I pagamenti degli stipendi devono quindi essere effettuati esclusivamente attraverso:
• bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
• strumenti di pagamento elettronico;
• pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
• emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
La sanzione amministrativa pecuniaria comminata al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo di effettuare il pagamento degli stipendi mediante le anzidette modalità va da 1.000 euro fino a 5.000 euro. La legge di bilancio (art. 1, comma 912) stabilisce inoltre che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
Divieto contanti per deducibilità costi carburante
In materia di carburante per autotrazione, la Legge di Bilancio 2018 ha introdotto disposizioni e limiti in ordine alla deducibilità del costo e alla detraibilità dell’IVA, per cui attualmente è deducibile il costo e detraibile l’Iva esposta in fattura solo in presenza di acquisti effettuati mediante mezzi di pagamento tracciabili.
Con riferimento ai mezzi di pagamento, l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 73203/2018, ha chiarito che si considerano idonei a provare l’avvenuta effettuazione delle operazioni i seguenti mezzi di pagamento:
a) gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
b) quelli elettronici previsti all’articolo 5 del d.lgs 82/2005, tra cui rientrano, a titolo meramente esemplificativo:
addebito diretto;
bonifico bancario o postale;
bollettino postale;
carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.
Divieto di contanti per ASD e SSD
L’obbligo per le ASD e SSD, già in vigore prima del 2022 ex art. 25, co. 5, L. 133/1999, di eseguire i pagamenti e gli incassi, se di importo pari o superiore a €. 1.000, tramite conti correnti bancari o postali ovvero secondo altre modalità (carte di credito, bancomat, ecc) idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, dal Primo gennaio 2022 risulta di fatto uniformato a quello della generalità dei soggetti.
Ricordiamo che il mancato rispetto dell’art. 25 comporta oggi il solo pagamento di una sanzione amministrativa, poiché, dal Primo gennaio 2016, la violazione della norma non comporta più la decadenza dalle agevolazioni previste dalla L. 398/1991.