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Notizie Legali

Obbligo PEC personale per gli amministratori delle SSD: scadenza 30 giugno 2025

28 Marzo 2025

Premessa

L’articolo 1, comma 860, della Legge di Bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024, n. 207), ha introdotto un nuovo importante adempimento che riguarda tutti gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, tra le quali rientrano anche le Società Sportive Dilettantistiche (SSD).

La suddetta nuova disposizione prevede che tutti gli amministratori di imprese costituite in forma societaria prima del 2025, comprese le Società Sportive Dilettantistiche (SSD), debbano dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) personale e comunicarlo al Registro delle Imprese entro il 30 giugno 2025.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) con la nota n. 43836 del 12 marzo 2025 ha fornito importanti chiarimenti operativi al riguardo.

Soggetti interessati

L’obbligo riguarda tutti gli amministratori di società, sia di persone che di capitali.

Nello specifico può trattarsi di:

  • Amministratore unico o Consiglio di amministrazione: deve essere iscritto un indirizzo PEC per ciascun amministratore o consigliere,
  • Liquidatori di società: come per gli amministratori, anche i liquidatori, responsabili della gestione della fase di scioglimento e cessazione dell’attività societaria, sono tenuti a rispettare questo obbligo.

Esclusioni

È importante notare che le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), anche se iscritte al Repertorio Economico Amministrativo (REA), non sono soggette a tale obbligo.

Scadenze

  • Per le società costituite dopo il 1° gennaio 2025, l’obbligo di comunicazione della PEC personale dell’amministratore deve essere assolto contestualmente all’iscrizione nel Registro delle Imprese.
  • Per le società già esistenti al 1° gennaio 2025, è stato concesso un periodo di adeguamento fino al 30 giugno 2025 per effettuare la comunicazione.

Aspetti operativi

  • Ogni amministratore deve disporre di un indirizzo PEC attivo.
  • La PEC non può coincidere con quella della società.
  • Può essere utilizzata la stessa PEC personale per più incarichi societari.
  • L’adempimento è esente da bolli e diritti di segreteria, se la comunicazione è presentata singolarmente (e non congiuntamente ad altri atti).

Sanzioni per mancata comunicazione

Il mancato rispetto di questo obbligo comporta conseguenze significative:

  • Sospensione dell’istruttoria: in caso di presentazione di una domanda di iscrizione o di nomina di un amministratore priva della comunicazione della relativa PEC, la Camera di Commercio competente sospenderà l’istruttoria, concedendo un termine massimo di trenta giorni per la regolarizzazione.
  • Rigetto della domanda: se l’impresa non ottempera entro il termine assegnato, la domanda sarà rigettata.
  • Sanzioni amministrative: è prevista l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 2630 del Codice Civile, con importi che vanno da 103 a 1.032 euro, ridotti a un terzo nel caso in cui l’adempimento avvenga nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine.