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Notizie Fiscali

PREMI SPORTIVI DILETTANTISTICI. TORNA LA SOGLIA DI ESONERO DI 300 EURO

11 Aprile 2026

Con l’art. 9 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, entrato in vigore il 28 marzo 2026, il legislatore ha reintrodotto, seppure solo in via temporanea, la soglia di esonero dalla ritenuta sui premi sportivi dilettantistici. La misura si applica alle somme corrisposte dal 28 marzo 2026 al 31 dicembre 2026.
Il beneficio opera entro il limite di 300 euro e non come franchigia: se la soglia viene superata, la ritenuta del 20 per cento si applica sull’intero importo corrisposto dal medesimo sostituto d’imposta al medesimo soggetto.

Dal 28 marzo 2026, per i premi sportivi rientranti nell’ambito dell’art. 36, comma 6-quater, del d.lgs. n. 36/2021, non si applica la ritenuta del 20 per cento se l’ammontare complessivo delle somme attribuite dal medesimo sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera 300 euro nel periodo agevolato.
È importante sottolineare che il limite di 300 euro non costituisce una franchigia. I primi 300 euro non restano esenti in ogni caso da ritenuta, se però il limite viene superato, la ritenuta si applica sull’intero importo corrisposto.
Va inoltre ricordato che il limite di 300 euro annui non opera in senso soggettivo generale, cioè non riguarda la totalità dei premi eventualmente percepiti dallo stesso sportivo nel complesso, ma soltanto l’importo complessivamente erogato da ciascun soggetto erogante a ciascun beneficiario.
Ciò comporta che un atleta può percepire più premi, ciascuno entro la soglia, da differenti enti sportivi beneficiando più volte dell’esonero nei limiti in cui il requisito risulti rispettato in ciascun singolo rapporto.

La soglia di esonero reintrodotta dall’art. 9 del D.L. n. 38/2026 ha una validità espressamente limitata nel tempo.
Il regime di favore si applica soltanto ai premi sportivi erogati a decorrere dal 28 marzo 2026, data di entrata in vigore del decreto, e fino al 31 dicembre 2026.

Per maggiori informazioni leggi il file allegato