Premessa


È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 04/09/2023 il Decreto Legislativo in tema di enti e lavoratori sportivi, che interviene con modifiche sui precedenti decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 attuativi della riforma dello sport (Legge delega n. 86 2019).

Si riportano di seguito le principali novità riguardanti il D.lgs. 36/2021.

Atto costitutivo e Statuto delle ASD e SSD (artt. 7 e 12 d.lgs. 36/21)


Con il correttivo viene introdotto il termine ultimo del 31.12.2023 per consentire alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche di uniformare i propri statuti alle disposizioni previste dal capo I del d.lgs. 36/21.

Superato il suddetto termine, la mancata conformità dello statuto alle anzidette disposizioni determinerà la cancellazione d’ufficio dell’ente sportivo dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS).

Viene inoltre prevista l’esenzione da imposta di registro per le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023, se aventi lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del decreto 36/2021.

Destinazione d’uso delle sedi di ASD e SSD (art. 7-bis d.lgs. 36/21)


Viene previsto che le sedi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche in cui si svolgono le relative attività statutarie sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal Decreto del MLP 1444 del 02.04.1968 indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

In tal modo si vuole consentire lo svolgimento delle attività istituzionali presso le sedi degli enti, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dei locali, purché tali attività siano esclusivamente di tipo statutario e non abbiano carattere produttivo.

Attività secondarie e strumentali (art. 9 d.lgs. 36/21)


Il correttivo interviene stabilendo la cancellazione d’ufficio dal RAS quale conseguenza del mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei limiti previsti per l’esercizio delle attività secondarie e strumentali diverse da quella principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

Ricordiamo che per la fissazione dei limiti e dei criteri di svolgimento delle attività secondarie si è ancora in attesa dell’emanazione dello specifico decreto ministeriale previsto dall’art. 9 del dlgs 36/21.

Lavoratore Sportivo (art. 25 d.lgs. 36/21)


Definizione di lavoratore sportivo

L’intervento del correttivo è volto a specificare in modo migliore sia i destinatari delle prestazioni, anche con riguardo ai requisiti del tesseramento e delle mansioni, che i soggetti a favore dei quali viene svolta l’attività sportiva verso un corrispettivo.

In particolare gli unici destinatari delle prestazioni sportive di cui all’art. 25 possono ora essere:

  • un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel RAS,
  • le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva, le associazioni benemerite, anche paralimpici, CONI, CIP, Sport e Salute Spa,
  • altro soggetto tesserato.

Il decreto esclude dalla nozione di lavoratore sportivo tutti quei soggetti che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e che prevede l’iscrizione in un apposito albo del relativo ordine professionale (ad esempio medici e fisioterapisti, anche se previsti quali tesserati nei regolamenti tecnici delle FSN o DSA).

Al fine di evitare il proliferare di delibere e circolari volte ad ampliare il novero delle figure rientranti tra i lavoratori sportivi, il decreto prevede che l’elenco delle mansioni necessarie, in aggiunta a quelle delle figure tipizzate di cui al comma 1 dell’art. 25, per lo svolgimento di attività sportiva, deve essere approvato con decreto dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L’elenco in questione è tenuto dal Dipartimento per lo sport e include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Prestazioni occasionali

Il decreto, sempre nell’ambito del lavoro sportivo, prevede che ricorrendone i presupposti, le ASD, le SSD, le FSN, ecc., possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente. La disposizione apre il campo a numerosi dubbi, non si comprende infatti quale significato attribuire alle parole “secondo la normativa vigente”. Si tratta delle sole norme civilistiche vigenti o anche delle “ordinarie” disposizioni fiscali e previdenziali per cui alle prestazioni occasionali di lavoro sportivo rese in ambito dilettantistico non potrà essere applicata la disciplina di favore di cui all’art. 35 (esenzione fino a 5.000 euro e riduzione base imponibile previdenziale) e all’art. 36 (esenzione fiscale fino ad euro 15.000)? Stante l’applicazione immediata della norma, si ritiene urgente un chiarimento al riguardo da parte delle autorità competenti in materia.

Dipendenti P.A.

Con riguardo, invece, ai lavoratori sportivi che siano anche dipendenti di pubbliche amministrazioni viene introdotto un termine di 30 giorni entro il quale la P.A. di appartenenza deve rilasciare o rigettare l’autorizzazione richiesta. Decorso detto termine, senza che sia intervenuto il rilascio dell’autorizzazione o il rigetto dell’istanza, l’autorizzazione deve intendersi in ogni caso accordata.

Per i volontari rimane fermo il solo obbligo della preventiva comunicazione all’amministrazione di appartenenza.

Direttori di gara

Rilevanti modifiche vengono apportate dal decreto correttivo alla disciplina dei direttori di gara.

In particolare, con riguardo al settore dilettantistico, viene previsto che ai direttori di gara e ai soggetti che sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, per ogni singola prestazione è sufficiente la comunicazione o designazione della FSN o DSA o EPS, anche paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti.

Per i medesimi soggetti è prevista la possibilità di erogate rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, nei limiti dell’articolo 29, co. 2 (euro 150 mensili), in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e Salute Spa.

Sempre con riguardo ai direttori di gara, il decreto prevede che le comunicazioni al centro per l’impiego sono effettuate dalla FSN/DSA/EPS competente, pure paralimpici, oppure direttamente dalle proprie affiliate ove previsto e richiesto dai rispettivi organismi affilianti, o il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.A. per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a 30, in un arco temporale non superiore a 3 mesi, e comunicate entro il 30° giorno successivo alla scadenza del trimestre solare.

Inoltre, entro 10 giorni dalle singole manifestazioni, la FSN/DSA/EPS competente, pure paralimpici, oppure direttamente le proprie affiliate ove previsto e richiesto dai rispettivi organismi affilianti, o il CONI, il CIP e la società Sport e salute Spa,  provvede alla comunicazione all’interno del RAS, dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti e la medesima comunicazione è resa disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all’INL, all’INPS e all’INAIL in tempo reale.

L’iscrizione nel libro unico del lavoro (LUL) può invece avvenire alla fine di ciascun anno di riferimento in un’unica soluzione, entro i 30 giorni successivi, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.

Lavoratore Sportivo nell’area del Dilettantismo (art. 28 d.lgs. 36/21)


Il decreto correttivo interviene in tema di rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo elevando da 18 a 24 la soglia delle ore settimanali relative alla durata delle prestazioni oggetto del contratto. Si tratta della soglia entro la quale il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

Viene poi prevista l’estensione dell’obbligo di comunicazione al RAS dei dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo, già previsto per ASD e SSD, anche alle FSN, DSA, EPS, all’associazione benemerita, anche paralimpici, al CONI, CIP e alla società Sport e salute Spa, quali destinatarie delle prestazioni sportive.

Viene invece reso facoltativo l’utilizzo del RAS ai fini della obbligatoria tenuta del LUL.

Rimane invariata la disposizione che prevede l’esclusione dell’obbligo di emissione del prospetto paga, nel caso in cui il compenso annuale non superi l’importo di euro 15.000.

Con riguardo alle comunicazioni al centro per l’impiego eseguite attraverso il RAS viene ora previsto che possono essere effettuate entro il 30° giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro. Mentre, l’iscrizione del libro unico del lavoro può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.

Al fine di agevolare gli enti nel periodo di prima applicazione delle norme sul lavoro sportivo, il correttivo prevede che gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative rientranti nel settore dilettantistico, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023.

Rimborsi spesa dei volontari (art. 29 d.lgs. 36/21)


Per i volontari viene prevista la possibilità di rimborsare le spese sostenute a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del DPR 445/2000. Detti rimborsi non concorrono a formare il reddito del volontario percipiente, purché non superino l’importo di 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Esclusione Inail (art. 34 d.lgs. 36/21)


Viene prevista l’esclusione dell’assoggettamento ad INAIL per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ai quali pertanto si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Rimangono invece soggetti ad Inail i rapporti di collaborazione amministrativo-gestionale ex art. 37 d.lgs. 36/21.

Contributo per ASD e SSD (art. 35 d.lgs. 36/21)


Alle ASD e SSD iscritte nel RAS, che hanno conseguito ricavi non superiori complessivamente a euro 100.000, è riconosciuto un contributo commisurato ai contributi previdenziali versati sui compensi dei lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nell’area del dilettantismo con riferimento ai mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023.

Il contributo in parola non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile Irap.

Esclusione Irap compensi inferiori ad euro 85.000 (art. 36 d.lgs. 36/21)


Il correttivo introduce un’importante agevolazione fiscale in materia di Irap, prevedendo la non imponibilità ai fini Irap di tutti i singoli compensi dei collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo inferiori all’importo annuo di 85.000 euro.

Aggiornamento vademecum lavoratori sportivi


Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche

E’ stata pubblicata sul sito del Registro Nazionale delle attività sportive Dilettantistica (RASD), nella sezione Help – Guida Utente,  la nuova guida pratica per la gestione dei lavoratori sportivi degli enti sportivi dilettantistici (ESD) e degli Organismi sportivi, nella quale si evidenzia, tra l’altro, il contesto normativo, la tipologia dei lavoratori coinvolti, nonché gli adempimenti di legge previsti per i committenti (Vademecum lavoratori sportivi).

Rispetto alla versione precedente, tenendo conto delle nuove funzionalità inserite nella piattaforma del registro, il vademecum illustra:

  • la gestione delle designazioni e dei compensi dei direttori di gara, che consente alle FSN, alle DSA, agli EPS, o agli ESD, nonché al CONI, al CIP e a Sport e Salute S.p.A. l’inserimento dei dati e dei compensi percepiti dai direttori di gara
  • la gestione dei contributi previdenziali, che consente ai datori di lavoro, relativamente ai lavoratori sportivi che percepiscono compensi compresi tra i 5.000 e i 15.000 euro, il calcolo dell’importo dei contributi previdenziali da versare con cadenza mensile con possibilità di stampare apposito modello F24 per il pagamento.

Si evidenzia che la procedura descritta nella Guida non riguarda i rapporti di lavoro di carattere amministrativo-gestionale ex art. 37 Dlgs 36/2021. Detti rapporti di lavoro dovranno, infatti, essere gestiti secondo le ordinarie modalità previste per l’assolvimento degli adempimenti fiscali e previdenziali, ivi incluse le comunicazioni UNILAV.

Nelle premesse del vademecum, il Dipartimento per lo Sport precisa che sono in corso ulteriori interlocuzioni tra le Amministrazioni coinvolte circa le modalità di attuazione degli adempimenti introdotti con decreto legislativo del 19 agosto 2023, n.120 (cd. “correttivo-bis”). Pertanto, il vademecum formerà oggetto di ulteriori aggiornamenti che verranno prontamente comunicati agli organismi sportivi.

Link Utili RASD

Vademecum lavoratori sportivi

Manuale utente

Come scaricare il certificato di iscrizione al Registro

Vademecum lavoratori sportivi

Autodichiarazione Atto costitutivo per smarrimento-irrecuperabilità-deterioramento

Gestione comitati

D.LGS. 28 febbraio 2021, n. 36

D.LGS 28 febbraio 2021, n.39

Regolamento Registro nazionale

Faq