Trattamento iva corrispettivi gestione impianti sportivi (Risposta n. 2/2025 Agenzia delle Entrate)
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 2/2025, pubblicata l’8 gennaio 2025, ha chiarito l’ambito di applicazione dell’esenzione IVA prevista dall’articolo 36-bis del Decreto-legge 75/2023 per le prestazioni di servizi strettamente connesse alla pratica sportiva. Il caso analizzato riguarda un accordo di concessione d’uso di un palasport tra un Comune e un’associazione sportiva dilettantistica affiliata alla Federazione Italiana Pallacanestro.
L’interpello presentato dalla ASD
La ASD fa riferimento all’accordo stipulato con il Comune per la gestione di un palasport destinato ad allenamenti e gare ufficiali. L’accordo prevede:
• la concessione in uso dell’impianto;
• la gestione di servizi accessori come custodia, pulizia e piccola manutenzione;
• la possibilità per l’ASD di effettuare pubblicità commerciale all’interno del palasport.
A fronte di tale accordo la ASD corrisponde un emolumento mensile calcolato sulla base di tariffe orarie (per allenamenti e gare), stabilite con delibera della giunta comunale, a fronte del quale il Comune emette fattura applicando sull’intero corrispettivo l’IVA nella misura ordinaria del 22%.
L’ASD chiede, quindi, se tali corrispettivi possano beneficiare dell’esenzione IVA prevista dall’articolo 36-bis e, conseguentemente, se sia possibile emettere note di credito per i corrispettivi già fatturati con aliquota Iva ordinaria.
Secondo la ASD, i servizi resi dal Comune – indispensabili per lo svolgimento delle attività sportive – rientrerebbero tra quelli strettamente connessi alla pratica sportiva e, quindi, dovrebbero beneficiare dell’esenzione IVA. L’associazione sottolinea che la gestione dell’impianto è funzionale alle attività dilettantistiche e che la pubblicità rappresenta un aspetto accessorio e complementare.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ha respinto la richiesta dell’ASD, evidenziando che le disposizioni relative all’esenzione IVA:
- si applicano esclusivamente alle prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica sportiva, non trovando invece applicazione nel caso di specie, poiché la concessione in uso e gestione del Palasport da parte del Comune costituisce una prestazione di servizi complessa, con la quale viene affidata all’ASD la gestione del Palasport unitamente anche ad altri servizi accessori;
- devono essere interpretata in modo restrittivo, in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Nel caso specifico, l’accordo tra Comune e ASD non si limita alla concessione in uso dell’impianto per attività sportive, ma comprende anche servizi accessori (custodia, pulizia e manutenzione) e attività di natura economica (pubblicità commerciale).
In particolare l’Agenzia delle Entrate pone l’accento sulla presenza nell’accordo della preventiva autorizzazione ad effettuare pubblicità commerciale all’interno del Palasport. In sostanza, il Comune consente all’ASD di ritrarre un valore aggiunto sul piano economico, ulteriore rispetto a quello derivante dallo svolgimento dell’attività sportiva, attraverso lo svolgimento dell’attività pubblicitaria all’interno del Palasport, cosa questa che mal si concilia con la nozione di ”prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport”.
In conclusione l’Agenzia delle Entrate ritiene che:
• l’intera operazione non può essere considerata esente da IVA; • i corrispettivi devono essere fatturati con aliquota ordinaria del 22%.