Notizie Fiscali
obbligo pubblicazione contributi pubblici ricevuti. entro il 30 giugno 2026
La Legge n. 124 del 4 agosto 2017, commi da 125 a 129, ha disposto in modo permanente per taluni soggetti l’obbligo di trasparenza con riguardo ai contributi pubblici ricevuti.
Tra i soggetti obbligati rientrano anche le associazioni e società sportive dilettantistiche.
Il termine per adempiere al suddetto obbligo è stato fissato al 30 giugno di ogni anno e concerne gli importi incassati nel corso dell’anno precedente.
Le ASD, che nel corso del 2025 hanno ricevuto contributi da Enti Pubblici in misura pari o superiori a 10 mila euro, sono obbligate a darne pubblicità sul proprio sito web istituzionale entro tale data; per le SSD, l’obbligo può essere assolto con l’indicazione in nota integrativa.
Quali sono i contributi pubblici da considerare
La norma richiede di pubblicare le informazioni relative a:
- sovvenzioni,
- contributi,
- vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle P.A. e dagli enti assimilati, che non traggono titolo da rapporti economici a carattere sinallagmatico.
L’obbligo di pubblicazione sussiste solo nel momento in cui le ASD e SSD abbiano ricevuto contributi pubblici per una cifra pari o superiore a 10.000 euro: il riferimento è l’esercizio finanziario precedente cioè, per gli enti che hanno l’esercizio sociale coincidente con l’anno solare, il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025.
Quali informazioni fornire
Le informazioni da pubblicare, preferibilmente in forma schematica e di immediata comprensibilità per il pubblico, dovranno avere ad oggetto i seguenti elementi:
- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente (Asd o Ssd);
- denominazione del soggetto erogante (la pubblica amministrazione);
- somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico);
- data di incasso;
- causale (cioè la descrizione relativa al motivo per cui tali somme sono state erogate: ad esempio, come “liberalità” oppure come “contributo in relazione ad un progetto specifico presentato dall’ente”).
Le modalità e i termini di pubblicazione
La normativa distingue:
- per le SSD (in quanto imprese) l’informazione sarà resa all’interno della nota integrativa al bilancio pubblicata nel Registro delle imprese;
- per le ASD le informazioni dovranno essere pubblicate sui siti internet. In mancanza del sito internet, è possibile pubblicare l’informazione attraverso la pagina Facebook dell’ente o anche sul sito internet della rete associativa alla quale l’ente del Terzo settore aderisce.
Nonostante la normativa non preveda un termine fino al quale debbano rimanere pubblicati sul sito i diversi rendiconti, si consiglia di mantenere comunque la loro pubblicazione anche negli anni successivi, posizionandoli all’interno di una sezione specifica e sempre in evidenza.
Tutte le info nel file allegato
