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Notizie Fiscali

Gestione dei compensi sportivi tra vecchia e nuova disciplina. La Risposta dell’Agenzia delle Entrate

18 Dicembre 2023

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 474/2023, fornisce indicazioni su come applicare la disciplina fiscale transitoria riguardante i compensi erogati nell’anno 2023 con riguardo al lavoro sportivo in ambito dilettantistico ex art. 51, co. 1–bis, d.lgs. 36/2021.  

Si tratta del primo chiarimento sulla riforma del lavoro sportivo fornito dall’Agenzia Entrate, sia pure con riferimento ad un caso specifico concernente il fatto che, a decorrere dal 1° luglio 2023, i compensi percepiti dai lavoratori sportivi in ambito dilettantistico non rientrano più tra i redditi diversi, ma tra quelli di redditi di lavoro dipendente o assimilato o di lavoro autonomo.

Occorre ricordare che oltre al mutato inquadramento giuridico e fiscale del rapporto lavorativo, con la riforma cambia anche la soglia di esenzione passata da euro 10.000 ad euro 15.000, come segue:

  • – fino al 30 giugno 2023, le somme percepite nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche e da collaborazioni amministrativo-gestionali rientravano ancora tra i redditi diversi di cui all’art. 67 lett. m) del TUIR, godendo quindi di una soglia di esenzione di 10mila euro. Per importi eccedenti tale soglia, la tassazione avveniva con applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta del 23% fino ad euro 30.658,20 e con una ritenuta a titolo d’acconto sulla parte imponibile eccedente il predetto importo.
  • – dal 1° luglio 2023, con l’entrata in vigore della riforma dello sport, i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, ai sensi dell’art 36, co. 6, D.Lgs. 36/2021, godono del beneficio della non imponibilità ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000, con assoggettamento ad imposta nei modi ordinari della sola parte eccedente detta soglia.
  • – Nell’interpello, la SSD istante chiede quale sia il corretto trattamento fiscale a cui assoggettare i compensi erogati ad un atleta per il periodo gennaio-giugno 2023, pari a 20.400 euro, e quelli corrisposti per il periodo luglio-dicembre 2023, pari ad 15.400 euro.
  • – La società erroneamente ritiene che, dal tenore della norma, l’innalzamento dell’esenzione fino a 15mila euro possa essere applicata anche con riferimento al periodo in cui era in vigore la vecchia disciplina e, quindi, interamente sulle somme erogate nel 1° semestre 2023.
  • – L’Agenzia delle Entrate, partendo dalla disposizione contenuta nella norma transitoria, art. 51 del D. Lgs. 36/2021, e dopo aver ricordato anche il contenuto dei lavori parlamentari che ne hanno preceduto la formazione, conclude che “i compensi erogati dal 1° luglio 2023 devono essere assoggettati a tassazione per la parte eccedente l’importo di 15.000 euro, da determinare nel 2023 in applicazione del comma 1­bis dell’articolo 51 sopra richiamato, tenendo conto degli eventuali compensi erogati nel periodo gennaio ­giugno 2023, esclusi da imposizione fino a 10.000 euro, ai sensi dell’articolo 69 del Tuir”.

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate afferma che sui compensi erogati nel 1° semestre del 2023 deve essere applicata la ritenuta a titolo d’imposta prevista dall’articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133 sulla parte eccedente l’importo di 10.000 euro e che, pertanto, dovranno essere assoggettati ad imposizione i compensi pagati nel periodo luglio-dicembre 2023, per la parte che eccede i restanti 5.000 euro della soglia di esenzione di 15.000 euro, che, come detto, si riferisce all’intero periodo d’imposta 2023.